PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Allo scopo di migliorare la qualità della vita e di contribuire a incentivare il benessere psicofisico dei cittadini, la presente legge reca norme per l'istituzione e il riconoscimento della figura professionale di operatore di discipline bionaturali, anche al fine di tutelare l'utenza garantendo una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi.

Art. 2.
(Definizione e princìpi delle discipline bionaturali per il benessere psicofisico).

      1. Per discipline bionaturali per il benessere psicofisico, di seguito denominate «discipline bionaturali», si intendono quelle concezioni e quelle pratiche che hanno per finalità la promozione, la conservazione e il ripristino dello stato di benessere psicofisico, per il miglioramento della qualità della vita della persona, avvalendosi, a tale scopo, di metodi e di elementi naturali la cui efficacia è stata verificata nell'esperienza storica concreta, nei vari contesti culturali e geografici, e che si fonda sul principio della necessaria armonia della persona con la natura. Su tale principio si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti, elementi e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale da cui ha preso origine.
      2. Per operatore di discipline bionaturali si intende la persona abilitata a esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma sia in forma subordinata o parasubordinata, l'attività professionale inerente

 

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alla disciplina, o alle discipline, in cui ha maturato specifica competenza.

Art. 3.
(Registro nazionale delle discipline bionaturali).

      1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, il Registro nazionale delle discipline bionaturali, suddiviso nelle seguenti tre sezioni:

          a) discipline bionaturali riconosciute dal Comitato nazionale di cui all'articolo 6;

          b) associazioni e imprese pubbliche e private riconosciute ai fini del rilascio dell'attestato della qualifica di operatore di discipline bionaturali;

          c) operatori professionali di discipline bionaturali in possesso dei requisiti stabiliti, in conformità alle finalità della presente legge, dalle rispettive commissioni specifiche di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), e convalidate dal Comitato nazionale di cui all'articolo 6, comma 1.

      2. Ciascuna sezione del Registro nazionale è suddivisa in elenchi riferiti a ogni singola disciplina bionaturale.

Art. 4.
(Registro nazionale delle scuole di formazione degli operatori di discipline bionaturali).

      1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, il Registro nazionale delle scuole di formazione, pubbliche e private, degli operatori di discipline bionaturali, nel quale sono iscritte le scuole in possesso dei requisiti stabiliti, in conformità alle finalità della presente legge, dalle commissioni specifiche di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), e convalidate dal Comitato nazionale di cui all'articolo 6, comma 1.

 

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Art. 5.
(Esercizio delle attività professionali di operatore di discipline bionaturali).

      1. L'esercizio delle attività professionali di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali è subordinato alla preventiva iscrizione nel Registro nazionale di cui all'articolo 3.
      2. Ai fini dell'iscrizione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere compiuto la maggiore età;

          b) avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi della normativa vigente in materia;

          c) avere conseguito il diploma della scuola dell'obbligo o un altro diploma conseguito all'estero considerato equipollente dalla competente autorità italiana;

          d) avere conseguito l'attestato di qualifica professionale ai sensi dell'articolo 8 o di qualifica equipollente conseguita in Paesi membri dell'Unione europea o in Paesi terzi.

Art. 6.
(Comitato nazionale delle discipline bionaturali per il benessere psicofisico).

      1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, il Comitato nazionale delle discipline bionaturali per il benessere psicofisico, di seguito denominato «Comitato nazionale».
      2. Il Comitato nazionale:

          a) svolge attività di monitoraggio delle discipline bionaturali, valuta la validità delle discipline emergenti aventi le caratteristiche

 

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di cui all'articolo 2, comma 1, ed esprime il proprio parere ai fini del loro inserimento nella sezione del Registro nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

          b) stabilisce, per ogni disciplina bionaturale, il curriculum formativo nonché i livelli di formazione e di abilitazione richiesti per l'esercizio della professione di operatore di discipline bionaturali.

      3. La composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato nazionale sono stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      4. Il Comitato nazionale dura in carica cinque anni.
      5. Il Comitato nazionale, in conformità alle finalità della presente legge, opera al fine di:

          a) stabilire regole deontologiche comuni alle varie discipline bionaturali;

          b) valutare la validità delle discipline bionaturali esistenti e delle discipline bionaturali emergenti ai fini del loro riconoscimento;

          c) istituire le commissioni specifiche per ogni disciplina bionaturale, stabilendone le funzioni e i compiti, nonché procedendo alla nomina dei componenti scelti tra gli operatori e gli esperti di ogni disciplina;

          d) verificare il possesso dei requisiti delle scuole di formazione degli operatori di discipline bionaturali in conformità ai criteri e alle qualifiche stabiliti dalle rispettive commissioni specifiche di cui alla lettera c), ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale di cui all'articolo 4;

          e) verificare e convalidare le decisioni delle commissioni specifiche di cui alla lettera c) in merito all'ordinamento delle rispettive discipline bionaturali;

 

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          f) nominare un comitato di probiviri incaricato di dirimere le eventuali controversie sorte all'interno dello stesso Comitato nazionale e delle commissioni specifiche di cui alla lettera c);

          g) istituire un organo di autocontrollo sulle attività professionali e formative delle varie discipline bionaturali.

Art. 7.
(Formazione e abilitazione).

      1. Ai fini dell'abilitazione professionale, l'operatore di discipline bionaturali deve svolgere appositi corsi di formazione definiti ai sensi del comma 2.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale definisce, per ogni singola disciplina bionaturale, oltre a quanto previsto dall'articolo 6:

          a) l'oggetto degli insegnamenti da inserire nei corsi di formazione;

          b) i criteri per l'adozione dei programmi di formazione;

          c) il monte ore minimo dei corsi di formazione.

      3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dalle scuole iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 4.
      4. I corsi di formazione comprendono un tirocinio pratico pari ad almeno il 30 per cento del monte ore complessivo.

Art. 8.
(Esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica professionale).

      1. La frequenza ai corsi di formazione di operatore di discipline bionaturali di cui all'articolo 7 è obbligatoria.
      2. Sono ammessi alle prove di valutazione finale dei corsi di cui al comma 1 coloro che hanno raggiunto il monte ore minimo di formazione stabilito nel provvedimento

 

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di autorizzazione dei medesimi corsi che non può, comunque, essere inferiore al 90 per cento delle ore complessive.
      3. Al termine dei corsi di cui al comma 1 gli allievi sono sottoposti a una prova pratica e a una prova teorica effettuate davanti a un'apposita commissione d'esame costituita per ciascuna disciplina bionaturale.
      4. Agli allievi che superano le prove di cui al comma 3 è rilasciato un attestato di qualifica professionale di operatore di discipline bionaturali valido per l'iscrizione nella sezione del Registro nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 9.
(Sanzioni).

      1. Chi esercita l'attività professionale di operatore in una delle discipline bionaturali previste dal Registro nazionale di cui all'articolo 3 senza essere in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 2.500 euro.

Art. 10.
(Norma transitoria).

      1. Sono iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 3 gli operatori di discipline bionaturali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio nazionale e sono iscritti presso le associazioni di categoria a rilevanza nazionale o di Paesi membri dell'Unione europea, nonché i diplomati delle libere associazioni e delle scuole riconosciute e i docenti che insegnano presso tali istituti che presentano, entro l'anno successivo alla medesima data di entrata in vigore, domanda di iscrizione al citato Registro nazionale, allegando i titoli professionali posseduti nonché ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.

 

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      2. Sulla base della documentazione presentata e del possesso dei requisiti previsti ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale, che verifica l'idoneità della richiesta, si procede all'iscrizione degli operatori di discipline bionaturali nel Registro nazionale di cui all'articolo 3.